Lo Stato membro che richiede l'assistenza deve istituire le procedure che consentono il rapido rilascio delle autorizzazioni necessarie, segnatamente per i trasporti eccezionali e fissa le modalità di utilizzazione gratuita delle infrastrutture soggette al pagamento di diritti di transito o di pedaggio o di diritti di accesso ai porti e aeroporti.
Der um Hilfe ersuchende Mitgliedstaat muss Vorkehrungen für die unverzügliche Erteilung der notwendigen Genehmigungen treffen, insbesondere für Sondertransporte, und muss eine kostenlose Nutzung der Infrastruktur ermöglichen (im Hinblick auf Transitgebühren, Zölle, Hafengebühren oder Flughafensteuern).