Le procedure di cui al primo comma si applicano in particolare all’apertura, al successivo espletamento e alla chiusura delle procedure internazionali di risoluzione delle controversie nel settore della politica commerciale comune.
Die in Absatz 1 genannten Verfahren finden insbesondere auf die Einleitung, die Durchführung und den Abschluss internationaler Streitbeilegungsverfahren im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik Anwendung.