la messa in circolazione di un veicolo preso in leasing da un residente di tale Stato membro presso una società di leasing stabilita in un altro Stato membro, al fine di un utilizzo temporaneo di tale veicolo nel primo Stato membro, mediante il pagamento di una tassa di immatricolazione calcolata proporzionalmente alla durata di tale utilizzo, è subordinata, per quanto riguarda tale pagamento, a un’autorizzazione previa delle autorità fiscali di tale primo Stato membro, senza la quale il suddetto veicolo non può, in via di principio, essere messo in circolazione nel suo territorio, e
die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs, das von einer in diesem Mitgliedstaat wohnhaften Person bei einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Leasinggesellschaft für eine vorübergehende Nutzung in ersterem Mitgliedstaat geleast wird, nach Zahlung einer dieser Nutzungsdauer entsprechenden anteiligen Zulassungssteuer eine Vorabgenehmigung dieser Zahlung durch die Steuerbehörden des ersteren Mitgliedstaats voraussetzt, ohne die das Fahrzeug grundsätzlich nicht in seinem Hoheitsgebiet in Betrieb genommen werden darf, und