In deroga al primo comma, per gli Stati membri in cui la quota nazionale è stata ridotta di meno del 13,5% nel quadro di rinunce alla quota, si procede ad una riduzione della loro quota rimanente all'86,5% della quota ad essi assegnata all'inizio della campagna di commercializzazione 2006/2007.
Abweichend von Unterabsatz 1 wird im Fall der Mitgliedstaaten, deren nationale Quote sich im Rahmen des Quotenverzichts um weniger als 13,5 % verringert hat, eine Kürzung ihrer verbleibenden Quote auf 86,5 % der ihnen zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2006/07 zugeteilten Quote vorgenommen.