H.
considerando che il diritto alla proprietà privata è riconosciuto come un diritto fondamentale dei cittadini europ
ei dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, in virtù del quale "ogni persona ha il diri
tto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità", "nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico intere
sse, nei c ...[+++]asi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa", e infine "l'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale",
H. in der Erwägung, dass das Eigentumsrecht in Artikel 17 der Charta der Grundrechte als ein Grundrecht der Unionsbürger anerkannt wird: "Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Bedingungen, die in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädigung für den Verlust des Eigentums.