In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri consentono,
per le funzioni di misurazione per cui hanno prescritto l'impiego di uno strumento di
misura sottoposto a controlli legali, la commercializzazione e l
a messa in servizio degli strumenti di misura che si conformino alle norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali
strumenti o, in caso di omologazione
...[+++]di validità indefinita, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dal 30 ottobre 2006.