127 Il ricorrente fa valere che l’obbligo che incombe alle istituzioni di notificare ogni decisione che pregiudichi i
diritti o interessi delle persone interessate e di menzionare i rimedi giurisdizionali e i rispettivi termini risulta dai principi generali di diritto comunitario e dalla guida ai dove
ri dei funzionari e agenti del Parlamento europeo (GU 2000, C 97, pag. 1; in prosieguo: il «codice di condotta») e rileva che il punto A6 della parte III della detta guida precisa che, «[s]e una
...[+++]decisione può essere oggetto di ricorso, ciò deve essere chiaramente indicato assieme a tutte le informazioni necessarie per la presentazione del ricorso stesso».
127 Die Verpflichtung der Institutionen zur Zustellung aller Entscheidungen, die die Rechte oder Interessen der Betroffenen beeinträchtigten, und zum Hinweis auf Rechtsbehelfe und die entsprechenden Fristen hierfür ergebe sich aus den allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts und dem Leitfaden für die Pflichten der Beamten und Bediensteten des Europäischen Parlaments (ABl. 2000, C 97, S. 1, im Folgenden: Leitfaden).