In deroga alle disposizioni della regola VII/5, paragrafi 2, lettera b), 3, lettera b) e 3
bis, per le navi da pesca il cui scafo è costruito in base alle norme di un organismo riconosciuto per effettuare il servizio in acque con un'elevata concentrazione di ghiaccio galleggiante, conformemente alla regola II/1/2 dell'allegato del protocollo di Torrem
olinos del 1993, il battello di emergenza o l'imbarcazione di salvataggio di cui ai paragrafi 2, lettera b), 3, lettera b) o 3 bis, lettera b) devono essere in parte coperti (secondo la r
...[+++]egola VII/18) e avere una capacità sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo.