considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE (4) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 (5), prevede che, qualora gli elementi presi in considerazione in sede di fissazione del prezzo rappres
entativo di mercato dell'olio d'oliva subiscano nel corso della campagna una sensibile variazione, si possa decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 38 dello stesso regolamento, la modifica, nel corso della campagna, del prezzo rappresentativo di
mercato e del prezzo di e
...[+++]ntrata; che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, occorre prevedere le modalità secondo cui una variazione di detti elementi possa essere considerata sensibile; che d'altra parte è opportuno prevedere la possibilità di procedere a qualsiasi adeguamento necessario dell'importo dell'aiuto al consumo e della percentuale di tale aiuto da trattenere ai fini del finanziamento del funzionamento degli organismi professionali riconosciuti e del finanziamento di talune azioni di informazione e di promozione del consumo dell'olio d'oliva,
Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung Nr. 136/66/EWG (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2260/84 (5), kann, wenn sich die Voraussetzungen für die Festsetzung des repräsentativen Marktpreises für Olivenöl im Laufe des Wirtschaftsjahres erheblich verändern, nach dem Verfahren des Artikels 38 der genannten Verordnung beschlossen werden, im Laufe des Wirtschaftsjahres den repräsentativen Marktpreis und den Schwellenpreis zu ändern.