5.7 evitare qualsiasi discriminazione tra cittadini nazionali e cittadini europei in caso di arresto o procedimento giudiziario e garantire a tutti i cittadini europei il diritto di servirsi della propria lingua e di ottenere immediatamente l'assistenza di un legale, la protezione consolare di cui all'articolo 36 della Convenzione di Vienna e, anche in caso di procedura giudiziaria "per direttissima”, garantire il diritto a essere difesi da un avvocato di propria scelta concordemente con il diritto fondamentale dell'accesso alla giustizia;
5.7. Diskriminierungen zwischen Staatsangehörigen und Unionsbürgern im Fall der Festnahme oder Verhandlung sind zu vermeiden, und das Recht aller Unionsbürger auf Verwendung der eigenen Sprache und sofortigen Zugang zu einem Rechtsanwalt, zu konsularischem Schutz gemäß Artikel 36 des Wiener Übereinkommens - auch im Fall eines gerichtlichen Schnellverfahrens - sowie das Recht auf Verteidigung durch einen Anwalt seiner/ihrer Wahl gemäß dem Grundrecht auf Zugang zur Justiz sind zu gewährleisten;