Oltre alla responsabilità soggettiva, che nella pratica non funziona, abbiamo la responsabilità oggettiva del proprietario della nave, che può essere limitata a un importo massimo di 72 milioni di euro, e la responsabilità integrativa del fondo nel caso in cui l’armatore non sia in grado di coprire i danni o che questi superino il suddetto importo, che è stato portato da 92 a 250 milioni di euro.
Außer der subjektiven Haftung, die in der Praxis nicht funktioniert, gibt es die objektive Haftung des Schiffseigners mit einer Haftungsobergrenze von 72 Millionen Euro sowie die zusätzliche Haftung des Fonds im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Schiffseigners oder bei Übersteigung der oben genannten Summe, die von 92 Mio. Euro auf 250 Mio. Euro aufgestockt wurde.