Gli Stati membri che, alla data della notificazione della presente direttiva, impongono alle sale di proiezione cinematografica un numero minimo di giornate di proiezione di film nazionali per ogni anno civile (sistema del contingente allo schermo), ammetteranno al beneficio di questo contingente, al più tardi il 31 dicembre 1966, i film che hanno la nazionalità di uno o più Stati membri, alle stesse condizioni dei film nazionali.
Mitgliedstaaten, die am Tage der Bekanntgabe dieser Richtlinie für Filmtheater eine Mindestzahl von Vorführtagen für inländische Filme je Kalenderjahr (sogenannte Spielzeitkontingente) vorschreiben, werden spätestens zum 31. Dezember 1966 unter den gleichen Bedingungen wie inländische Filme zu diesem Kontingent auch Filme zulassen, die die Nationalität eines oder mehrerer Mitgliedstaaten haben.