La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3 elabora, provvedendo a garantire l'efficacia e il corretto funzionamento del sistema, le linee guida di cui all'allegato II, punto 8. Queste propongono il contenuto delle notifiche previste dal presente articolo e il formulario tipo da utilizzare all'uopo e forniscono, in particolare, criteri atti a determinare le condizioni rispetto alle quali la notifica è rilevante ai fini del secondo comma.
Die Kommission legt nach dem Verfahren des Artikels 15 Absatz 3 unter Gewährleistung von Wirksamkeit und ordnungsgemäßem Funktionieren des Systems die in Anhang II Ziffer 8 genannten Leitlinien fest. Diese Leitlinien enthalten Vorgaben für Inhalt und Standardform der in diesem Artikel vorgesehenen Meldungen und insbesondere für genaue Kriterien zur Bestimmung der Umstände, unter denen die Meldung im Hinblick auf Unterabsatz 2 erheblich ist.