Essa prevede in particolare l'obbligo per gli Stati membri che hanno ricevuto una domanda di accesso alle specializzazioni in medicina, che non sono coperte dal sistema di riconoscimento reciproco automatico istituito dalla direttiva, di riconoscere, a determinate condizioni, le formazioni acquisite altrove nell'Unione.
Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, bei der Zuwanderung von Ärzten mit einer fachärztlichen Ausbildung, die nicht unter die in der Richtlinie vorgesehene Regelung der automatischen Anerkennung fällt, die in einem anderen Mitgliedstaat der Union erworbene Facharztausbildung unter bestimmten Bedingungen anzuerkennen.