2. Fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quando il cumulo del contributo dell'Unione da versare nell'ambi
to del programma di sviluppo rurale supera il tot
ale programmato per una misura, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, o per un asse prioritario, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale misura o
...[+++] per tale asse prioritario.