[10] L'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino esclude dal campo d'applicazione della direttiva "le attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale".
[10] Artikel 3.2. erster Absatz schliesst vom Anwendungsbereich der Richtlinie aus: "Tätigkeiten, die nicht in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fallen.und auf jeden Fall Verarbeitungen betreffend die öffentliche Sicherheit, die Landesverteidigung, die Sicherheit des Staates (einschliesslich seines wirtschaftlichen Wohls, wenn die Verarbeitung die Sicherheit des Staates berührt) und die Tätigkeiten des Staates im strafrechtlichen Bereich".