Parimenti, deve essere attribuita la qualifica di embrione alla blastocisti – stadio successivo dello sviluppo embrionale considerato in un determinato momento, ossia circa cinque giorni dopo la fecondazione – in quanto, secondo l’avvocato generale, il principio della dignità umana, cui fa riferimento la direttiva , si applica non soltanto alla persona umana esistente, al bambino che è nato, ma anche al corpo umano a partire dal primo stadio del suo sviluppo, ossia da quello della fecondazione.
Als Embryo anzuerkennen ist auch die Blastozyste – ein späteres Stadium der embryonalen Entwicklung zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich ungefähr fünf Tage nach der Befruchtung –, da, so der Generalanwalt, die Menschenwürde, auf die die Richtlinie Bezug nimmt, nicht nur für den existierenden Menschen, das geborene Kind, gilt, sondern auch für den menschlichen Körper vom ersten Stadium seiner Entwicklung an, d. h. dem der Befruchtung.