1. Un ente creditizio promotore o un ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione ad una società veicolo di cartolarizzazione per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per i rischi legati a detti strumenti, non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.
(1) Ein Sponsor oder ein Originator, der in Bezug auf eine Verbriefung die risikogewichteten Forderungsbeträge gemäß Artikel 95 berechnet oder Instrumente aus seinem Handelsbuch an eine Zweckgesellschaft veräußert hat, so dass er für die besonderen Risiken dieser Instrumente kein Eigenkapital mehr vorhalten muss, darf Verbriefungen nicht über seine vertraglichen Verpflichtungen hinaus stützen, um die potenziellen oder tatsächlichen Verluste der Anleger zu mindern.