5. Gli Stati membri garantiscono che, per un periodo non superiore a quattro anni dal 1° gennaio 2016, il termine per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base annuale o con minore frequenza, diminuisca di
due settimane ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 30 giugno 2016 o in una data successiva ma precedente il 1°gennaio 2017, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione a
...[+++]ll'esercizio finanziario avente fine il 30 giugno 2019 o in una data successiva ma precedente il 1° gennaio 2020.
5. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass während eines Zeitraums von höchstens vier Jahren ab dem 1. Januar 2016 die Frist, in der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen in jährlichen oder geringeren Abständen die Informationen nach Artikel 35 Absätze 1 bis 4 einreichen müssen, pro Finanzjahr um zwei Wochen verkürzt wird, und zwar von maximal 20 Wochen nach dem Ende des Geschäftsjahrs des Unternehmens, das am oder nach dem 30. Juni 2016, aber vor dem 1. Januar 2017 endet, auf höchstens 14 Wochen nach dem Ende des Geschäftsjahres des Unternehmens, das am oder nach dem 30. Juni 2019, aber vor dem 1. Januar 2020 endet.